In occasione del rinnovo del 30/10 delle polizze per i Mezzi Agricoli; INSIEME ha ottenuto da ITAS MUTUA l’inserimento della garanzia TUTELA LEGALE su tutti i mezzi in rinnovo. La iniziativa è tanto più importante per il fatto che non impatta sul prezzo concordato. Pubblichiamo in consultazione le condizioni di polizza accordate agli AGRICOLTORI DI INSIEME.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE MACCHINE AGRICOLE

DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
• Tutela legale: l’assicurazione Tutela Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs 209/05, artt. 163/4 e artt 173/4 e correlati. • Sinistro o caso Assicurativo il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso -cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione; • Unico caso assicurativo il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
→ Art. 55 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art. 64 comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi del successivo articolo 64 comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia.
• Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 -D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 62 comma 3.
→ Art. 56 – DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. L’Assicurato è tenuto a :
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non
i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di :
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese per controversie con la Società.
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

→ Art. 57 – CASI ASSICURATI
Le garanzie all’art. 55 “Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
1. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del C.A.. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 e seguenti del C.A.. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell’esclusione di cui all’art 59 Esclusioni lett. h), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
2. recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all’art. 141 del C.A. ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell’Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge. In caso di danno superiore al minimo di legge, promuove il recupero nei confronti dell’Impresa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art 56 – Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione, comma 2.
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. 4.Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.

La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso.
L’Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’articolo 59 Esclusioni lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;
5. l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del Codice della Strada.

La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell’esclusione di cui all’art 59 Esclusioni lett. h), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.;
6. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150,00. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino a 6 mesi dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo;
7. proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada

→ Art. 58 – ESTENSIONI DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE
Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
→ Art. 59 –ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa; b) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; c) per fatti dolosi delle persone assicurate; d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili; e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; f) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; g) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private; h) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada; i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI.
l) per controversie con Itas.
→ Art. 60 -ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione RCA cui si riferisce, con esclusione della garanzia di cui all’art. 57 punto 6) che si intende operante solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
→ Art. 61 -INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali -il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi -il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini del successivo art. 62.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
→ Art. 62 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia, oppure alla Società (Fax: 0461 .891642 e-mail: sinistritutelalegale@gruppoitas.it) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
→ Art. 63 -FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
In caso di denuncia del caso assicurativo l’Assicurato è tenuto a:
• informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
→ Art. 64 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art. 62 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, fermo restando il diritto del Contraente di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.

La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
→ Art. 65 – RECUPERO DI SOMME
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

→ Art. 66 – ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.